Chi Siamo


Siamo una piccola azienda di vendita porte e infissi.
Il Ferly's nasce in un piccolo centro storico del Basso Piemonte,dove l'infisso ha un ruolo importante.La nostra filosofia ha un motto ben definito "qualità d'uso maggiore del prezzo!" Il cliente viene seguito passo per passo nel miglioramento della propria casa e consigliato al meglio per soddisfare le proprie esigenze. Le aziende a cui ci appoggiamo sono di estrema importanza e riconosciute a livello nazionale.A casa nostra l'onestà e la qualità camminano insieme!
POSA IN OPERA SOLO IN LIGURIA E BASSO PIEMONTE

Ferly' s porte e serramenti
Via Cairoli,131 15076 Ovada (AL)
Tel/fax 0143 822526
E-mail ferlysporte@alice.it

lunedì 10 dicembre 2012

Porta interna Anuhi .. Ciliegio Naturale Massellata

Questo modello è realizzato in legno massiccio con impiellicciatura esterna Ciliegio Naturale Finitura Poro Aperto 

  

prezzo  SOLO ON LINE  € 650.00

valido solo nelle  misure standard !

Trasporto compreso e IVA compresa 

 sono esclusi dal prezzo la posa in opera , il vetro e la maniglia

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lunedì 3 dicembre 2012

Iva e detrazioni fiscali :Porte interne, porte esterne,porte blindate e beni di valore significativo

L'argomento porte interne è alquanto delicato, e occorre prestare molta attenzione , vediamo perchè: nel caso di sola sostituzione di una o più porte interne, senza ingrandimento o spostamento delle aperture, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che questo tipo di intervento non è agevolabile. Non lo è nemmeno se si cambiano le caratteristiche materiche delle porte, ad esempio sostituendo delle porte in legno tamburate con delle porte in legno massiccio. Anche quando si apre un nuovo vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali si può applicare la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, sia per quanto riguarda le opere edili di demolizione e di finitura della sagoma nel muro che per la fornitura e posa della nuova porta. Stesso tipo di detrazione è possibile anche quando allarghiamo i vani di porte interne esistenti e di conseguenza dobbiamo installare una nuova porta con misure differenti.
Porte esterne esistenti : per la nuova installazione o la sostituzione di porte esterne esistenti con altre aventi sagoma o colore diversi può beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie.Qualora la nuova porta delimiti l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, si può valutare, in alternativa, la detrazione fiscale per gli interventi mirati al risparmio energetico. E’ però necessario, per quest’ultima detrazione, che la porta rispetti determinati requisiti di trasmittanza termica, che sono stati definiti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati col Decreto del 6 gennaio 2010. E’ bene ricordare che nel caso in cui l’intervento possa beneficiare di entrambe le detrazioni fiscali citate (ristrutturazioni edilizie ed interventi per il risparmio energetico), bisogna scegliere solo una delle due opzioni, poiché non sono cumulabili.

Per quanto riguarda il discorso della porta blindata l’installazione su edifici esistenti di porte blindate o rinforzate, può rientrare nella detrazione fiscale per le ristrutturazione edilizie, che è ammessa per gli interventi mirati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come ad esempio il furto, l’aggressione o il sequestro di persona.
E’ bene specificare che per quanto riguarda le porte blindate esterne si può accedere alla detrazione sia per la nuova installazione che per la sostituzione di una porta blindata esistente, ma con un'altra avente sagoma o colori diversi. Per le porte interne è prevista invece solamente la nuova installazione, in cui rientra il caso di sostituzione di una porta esistente tradizionale con una blindata. Possono beneficiare della medesima detrazione fiscale anche l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci o spioncini. Non è quindi necessario per queste opere sostituire l’intera porta e modificarne altre caratteristiche.
Per i beni di valore significativo :
 - Infissi interni ed esterni
 - Apparecchiature di condizionamento
 - Impianti di sicurezza
 - Caldaie
- Ascensori e montacarichi
- Videocitofoni
- Sanitari e rubinetteria da bagno

 sono individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 . Tale elenco si riferisce a quei beni il cui valore di sola fornitura risulta significativo nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono tutti quei beni il cui valore ha una certa rilevanza rispetto alla manodopera necessaria ad installarli.Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia) sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IVA al 10%.
Nel caso specifico di installazione di beni di valore significativo qualcosa cambia ed è necessario fare netta distinzione tra la spesa per la prestazione di servizi di installazione (manodopera) e la spesa per la mera fornitura del bene.
Ad esempio: Il Sig. Bianchi  decide di sostituire alcuni serramenti di casa. Sostiene una spesa complessiva di 6'500 €, di cui 2'000 € per la manodopera e 4'500 € per la fornitura dei serramenti.
L’aliquota IVA da applicare ai 2'000 € di manodopera è al 10%.
Per la fornitura dei serramenti, invece, si applicherà l’aliquota al 10% fino a concorrenza del valore di prestazione, ossia fino a ad un importo pari al costo della manodopera, e quindi su 2'000 € di fornitura. Alla restante parte di spesa per la fornitura (2'500 €) si applicherà invece l’IVA al 20%.

Per la manodopera quindi è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, così come per tutte le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Per quanto concerne invece la fornitura del bene significativo, la Circolare del Ministero delle Finanze 7 aprile 2000, n.71/E affronta l’argomento al paragrafo 4: Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999) l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.

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